COORDINAMENTO SCUOLA LOMBARDIA 3 OTTOBRE
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Sintesi disegno di Legge Aprea

Andare in basso

Sintesi disegno di Legge Aprea Empty Sintesi disegno di Legge Aprea

Messaggio  Admin Sab Nov 15, 2008 1:48 am

SINTESI P.D.L .593 (disegno di legge Aprea)

Finanziamento delle istituzioni scolastiche
Ogni scuola si potrà trasformare in "fondazione" ricevendo finanziamenti da “Enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori e di cittadini, organizzazioni no profit”.
Con la trasformazione della scuola pubblica in fondazione, il Consiglio di Amministrazione, organo di governo della scuola, detterà gli indirizzi per l'attività finanziaria e didattica. Ciò porterà a una limitazione dell’autonomia del collegio dei docenti e della libertà di insegnamento degli stessi. L'apporto di risorse estranee al finanziamento pubblico non potrà infatti che determinare scelte e indirizzi generali in una logica di privatizzazione nella quale chi sponsorizza detta anche le regole. Nell'individuare il piano dell'offerta formativa il collegio dei docenti dovrà quindi basare le proprie scelte tenendo conto di decisioni prese al di fuori di ogni considerazione di carattere didattico.
Si prevede un finanziamento statale, per il tramite delle Regioni e Province autonome, alle singole scuole sulla base "del criterio principale della quota capitarIa individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunni". Il finanziamento statale sarà cioè erogato sostanzialmente sulla base del numero degli iscritti piegando la progettualità docente alla minaccia di una diminuzione dell’utenza.

Organi collegiali
Si prevede che a governare le istituzioni scolastiche, tramite un Consiglio di Amministrazione (Cd’A), siano, da un lato, i rappresentanti delle attuali componenti scolastiche (Dirigente, Docenti, Genitori, Studenti) con l'esclusione del personale ATA (salvo la presenza del Direttore dei Servizi in funzione di segretario e senza diritto di voto per le delibere che riguardano il "programma" annuale delle attività); e, dall'altro, rappresentanti dell'ente proprietario dei locali ed esperti esterni. Il Consiglio di amministrazione presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da non più di 11 componenti “approva il POF, il programma annuale delle attività, il regolamento d'istituto, nomina gli esterni e gli esperti del nucleo di valutazione del funzionamento d'istituto” .
Il Collegio dei Docenti avrà meno peso dal momento che ad approvare il POF sarà il Cd'A (oggi il Collegio elabora e il Consiglio di Istituto "adotta" il POF, configurando il necessario accordo fra i due soggetti collegiali): come detto si prefigura una ingerenza sull'autonomia delle scelte dei docenti.
I Consigli di classe ribattezzati come organi di valutazione collegiale degli alunni non avranno la presenza di genitori e studenti, avranno funzioni esclusivamente valutative, ma non programmatorie e progettuali.

Area contrattuale docenti
L'articolo 22 sopprime le RSU di scuola e istituisce la rappresentanza sindacale regionale unitaria d'area composta esclusivamente da personale docente.
Viene di conseguenza cancellata l'informazione preventiva alle RSU sulla formazione delle classi e degli organici, sulle risorse che concorrono a determinare il salario accessorio, sul piano delle attività, sulla fruizione dei permessi per la formazione e la contrattazione di scuola, sui criteri di assegnazione del personale ai plessi e alle varie sedi, sui criteri e sulle modalità di articolazione dell'orario di lavoro. Una rappresentanza sindacale regionale unitaria potrà infatti dettare al massimo criteri molto larghi e generici, restituendo così tutto ciò che viene tolto alla contrattazione alle competenze della legge: ciò produrrà oggettivamente una posizione subordinata dei docenti.

L'articolazione della professione docente
La carriera docente viene articolata in tre fasce corrispondenti a tre momenti diversi del percorso professionale: docente iniziale, docente ordinario, docente esperto.
Il docente esperto avrà anche attribuzioni formative specifiche verso altri docenti e alunni o cariche di collaborazione col dirigente scolastico. La diversa retribuzione di ciascuna articolazione sarà stabilita per contrattazione mentre all'interno di esse avrà luogo una progressione biennale. Il passaggio da una all'altra di queste articolazioni avviene a domanda da parte degli interessati su un numero limitato di posti stabiliti anno per anno dal Ministero e ripartiti tra le varie scuole. Il passaggio a docente ordinario avviene a domanda seguita da concorso per titoli, il passaggio a docente esperto avviene tramite concorso per esami.
La proposta spezza la categoria in tre fasce diverse con differenti basi stipendiali per il medesimo lavoro di insegnamento. Questa articolazione non sarà una pura differenziazione economica, ma anche funzionale, non tanto nel senso di compiti prestabiliti, quanto di opportunità e diritti: solo i docenti esperti potranno divenire collaboratori del dirigente, mentre gli ordinari si dovranno accontentare al massimo di compiti complessi retribuiti in aggiuntivo. Gli iniziali rimarranno a bocca asciutta.
Nello stesso tempo la unidirezionalità delle scelte relative ai contingenti dei docenti ordinari ed esperti, tutte nelle mani del Ministero e delle compatibilità economiche del momento, ne fa uno strumento subordinato non alle esigenze di sviluppo professionale degli insegnanti e di funzionamento delle scuole, ma a quelle della spesa pubblica.
In compenso però tutta la categoria sarà sottoposta a valutazioni periodiche, sia che intenda accedere alle fasce più alte sia che non intenda. E per effetto di questa valutazione, pretendendo di intervenire per legge sugli aspetti contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, si potrà essere sanzionati anche con il blocco degli scatti biennali.

Formazione iniziale e reclutamento
L'articolo 14 istituisce un albo regionale (diviso per ordini di scuola e per classi di abilitazione) nel quale sono inseriti, in base al punteggio ottenuto nell'esame abilitante, coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma di secondo livello (laurea specialistica).
L'articolo 15 introduce un contratto di inserimento formativo al lavoro (effettiva quarta tipologia professionale rispetto alle tre precedenti) a cui sono avviati gli inclusi negli elenchi regionali in base alle specifiche richieste delle scuole. L'anno di applicazione si svolge sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio docenti; nell'anno di applicazione sono obbligatorie anche specifiche attività formative attivate dalle università su indicazione del tutor.
L'articolo 16 disciplina i concorsi d'istituto “al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti”, da bandirsi con cadenza almeno triennale, ai quali potranno partecipare solo i docenti abilitati e che abbiano superato positivamente l'anno di applicazione.
Non è chiaro in quante scuole si può concorrere e se vi sarà un vincolo legato alla regione nel cui albo si è inclusi. Inoltre resta indefinito lo status dei docenti abilitati tra un concorso e l'altro. L'anno di applicazione rappresenta poi uno strumento di forte criticità in quanto si introduce una forma di praticantato che sta a monte dell'assunzione, non è l'anno di prova, ma non è nemmeno un tirocinio in quanto si svolge con responsabilità di insegnamento.
L'introduzione di un albo regionale degli abilitati con l'assegnazione dei docenti alle istituzioni scolastiche senza nessuna indicazione sui criteri di attribuzione, prefigura una chiamata diretta dei docenti e dunque un concorso di scuola viziato all'origine da una selezione unilaterale.
Su quest'ultima ipotesi, oltre alla complessità e al costo di una tale operazione, si lascia dunque ampio spazio a operazioni clientelari o comunque alla selezione di personale “allineato”.
Resta poi una grande incertezza sul come si contemperi questa nuova formazione con l'esaurimento delle attuali graduatorie senza prevedere alcuna fase transitoria e con una previsione di blocco delle assunzioni conseguente ai tagli previsti nella manovra economica 2009/2013.

Admin
Admin

Messaggi : 23
Data di iscrizione : 24.09.08

https://3ottobre.forumattivo.com

Torna in alto Andare in basso

Sintesi disegno di Legge Aprea Empty DDl Aprea

Messaggio  michaela Sab Dic 06, 2008 6:31 pm

sono in accorda con quanto sintetizzato riguardo il ddl Aprea ma mi hanno seganlato che presso il Ministero a Rona dovrebbe esserci i cosiddetti nuovi "regolamenti" a riguardo. Ne sapete qualcosa e in tal caso a chi potrei rivolgemri per averli? MI hanno anche comunicato che non sono sancora presenti in internet

grazie per avermi letto e grazie ancora per eventuale risposta
michaela Very Happy

michaela
Ospite


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.